FORUM RADIOAMATORIALE - MISE: DECRETO MINISTERIALE ESAMI 2023
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 MISE: DECRETO MINISTERIALE ESAMI 2023
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I4LCK

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Inserito il - 09/03/2023 : 11:58:08  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I4LCK  Guarda l'indirizzo Skype di I4LCK Invia a I4LCK un Messaggio Privato
Ministero delle Imprese e del Made in Italy:MISE -
DIREZIONE GENERALE PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
Visto il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, recante “Codice delle comunicazioni elettroniche”,
e successive modifiche e integrazioni;
Visto, in particolare, l’articolo 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, che prevede che,
per conseguire l’autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore, è
necessario il possesso da parte del richiedente della relativa patente di operatore di cui all’allegato n. 26
del medesimo decreto legislativo, e che per il conseguimento della patente devono essere superate le
relative prove di esame;
Visto il decreto 1° marzo 2021 recante “Modifiche all’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto
2003, n. 259, “Codice delle comunicazioni elettroniche”, recante la normativa tecnica di disciplina
dell’attività radioamatoriale”;
Visto l’allegato n. 26 al decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, ed in particolare gli articoli dal 2 al
5;
Visto, in particolare, l’articolo 3, comma 2 del suddetto allegato n. 26 nella parte in cui rinvia ad un
provvedimento del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e
postali (ex DGAT) la disciplina delle modalità e delle procedure della prova d’esame;
Visto il sub allegato D del suddetto allegato n. 26 recante il programma di esame per il conseguimento
della patente di radioamatore;
Visto il decreto 18 settembre 2020, recante “Modifica per l'anno 2020 della modalità di espletamento
dell'esame per il conseguimento della patente radioamatoriale, in ragione dell'emergenza COVID-19”;
Visto il decreto direttoriale prot. n. 60036 del 20 aprile 2021 con il quale sono state disciplinate le
modalità di svolgimento delle prove di esame per il conseguimento della patente di operatore
radioamatoriale negli anni 2021 e 2022, costituite da una prova orale ed effettuate attraverso l’impiego
di strumenti di comunicazione a distanza, in ottemperanza delle disposizioni normative per il
contenimento del contagio da Covid-19;
Ritenuto opportuno individuare, per l’anno 2023, modalità di espletamento delle procedure d’esame
che ne consenta lo svolgimento in presenza presso le sedi degli ispettorati territoriali del Ministero,
tenuto conto della cessazione dello stato di emergenza dovuto al rischio sanitario connesso
all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
Tenuto conto della necessità di uniformare su tutto il territorio nazionale tipologia e modalità
della prova d’esame per il conseguimento della patente di operatore di stazione di radioamatore
nonché la procedura d’espletamento della stessa.
DECRETA:
1. Per l’anno 2023, l’esame per il conseguimento della patente di operatore radioamatoriale di cui
all’art. 136 del decreto legislativo 1° agosto 2003 n. 259 è costituito da una prova scritta.
2. Le commissioni esaminatrici sono costituite presso gli ispettorati territoriali ai sensi dell’art.3 del
D.P.R. 5 agosto 1966, n.1214, recante “Nuove norme sulle concessioni di impianto e di esercizio
di stazioni di radioamatori” e nominate dai dirigenti degli uffici stessi in virtù di delega del
direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali,
conferita con nota prot. n. 47817 del 1° aprile 2022 ai sensi dell’art. 2, comma 3, dell’allegato
n.26 al Codice delle comunicazioni elettroniche.
3. La prova scritta consiste in un test di 50 domande a risposta multipla, delle quali 30 domande
sono inerenti agli argomenti di natura tecnica individuati nella parte A (Questioni di natura
tecnica) del programma d’esame di cui al sub allegato D dell’allegato n.26 al Codice delle
comunicazioni elettroniche e 20 domande sono inerenti agli argomenti di natura procedurale e
regolamentare individuati nelle parti B (Regole e procedure d’esercizio nazionali ed
internazionali) e C (Regolamentazione nazionale e internazionale dei servizi di radioamatore e di
radioamatore via satellite) del predetto programma d’esame di cui al sub allegato D.
4. Per lo svolgimento della prova d’esame la commissione esaminatrice predispone tre buste in
ciascuna delle quali sono inseriti test di 50 domande a risposta multipla inerenti alle materie
d’esame: il test è suddiviso in 30 domande di profilo tecnico e 20 domande su procedure e
regolamentazione. Uno dei candidati viene chiamato dalla Commissione esaminatrice ad
effettuare il sorteggio della busta le cui domande sono somministrate per la prova d’esame.
5. Per i candidati ammessi agli esami ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato n. 26, con esonero parziale
dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di cui al sub
allegato D, l’esame verterà soltanto sulle 20 domande contenute nella busta inerenti agli
argomenti di natura procedurale e regolamentare individuati nelle parti B (Regole e procedure
d’esercizio nazionali ed internazionali) e C (Regolamentazione nazionale e internazionale dei
servizi di radioamatore e di radioamatore via satellite) del programma d’esame di cui al sub
allegato D.
6. Per la prova scritta sono concesse due ore di tempo. Ciascuna domanda a risposta multipla
prevede tre diverse opzioni di risposta tra le quali è presente la risposta corretta.
7. Per il superamento della prova d’esame il candidato deve rispondere correttamente al 60% delle
domande somministrate e pertanto l’esame si intende superato ove il candidato risponda
correttamente a 30 domande sia di natura tecnica che di natura procedurale e regolamentare;
per il candidato ammesso all’esame ai sensi dell’articolo 5 dell’allegato n. 26, con esonero
parziale dalla prova di esame degli argomenti indicati nella parte A del programma di esame di
cui al sub allegato D, l’esame si intende superato ove il candidato risponda correttamente a 12
domande di natura procedurale e regolamentare.
8. Ai candidati che abbiano superato la prova d’esame è rilasciata la certificazione HAREC (sub
allegato E dell’allegato n. 26 al Codice delle comunicazioni elettroniche).
9. Ciascun ispettorato territoriale, entro il 30 aprile di ogni anno definisce la programmazione
temporale di svolgimento degli esami. L’atto di programmazione indica le finestre temporali per
la presentazione delle relative domande di partecipazione (sub allegati F e G dell’allegato n. 26
al Codice delle comunicazioni) ed è pubblicato nel sito web istituzionale alla pagina degli
ispettorati territoriali.
10. La comunicazione di convocazione per il sostenimento della prova d’esame, con l’indicazione
della data e della sede, è inviata almeno 10 giorni lavorativi prima della prova.
11. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche agli esami da sostenere per gli anni
successivi al 2023 fatte salve modifiche alle stesse adottate entro il 30 marzo di ciascun anno con
decreto del direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e
postali.
12. Il presente decreto è pubblicato nel sito istituzionale del Ministero delle Imprese e del Made in Italy

IL DIRETTORE GENERALE
Francesco Soro








Modificato da - I4LCK in Data 09/03/2023 18:04:20

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