FORUM RADIOAMATORIALE - diritto d'antenna: lettera all'amministratore
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 diritto d'antenna: lettera all'amministratore
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Autore Discussione  

IN3TGS

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 03/03/2021 : 07:57:55  Link diretto a questa discussione  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3TGS Invia a IN3TGS un Messaggio Privato
Buongiorno.

Dovendo scrivere all'Amministratore in merito all'intenzione di installare un'antenna radioamatoriale, chiedo se qualcuno abbia un fac-simile a portata di mano...

In rete se ne trovano, ma fanno riferimento a leggi e norme piuttosto datate... sono certo che ne esistano di più aggiornate a cui fare riferimento...

Mi rivolgo in particolare a chi c'è passato "recentemente"...

Grazie mille...

Andrea, IN3TGS






 Firma di IN3TGS 
IN3TGS Andrea
socio ARI sez. BOLZANO

 Regione Trentino - Alto Adige  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: Bolzano  ~  Messaggi: 216  ~  Membro dal: 03/09/2008  ~  Ultima visita: 17/09/2024

IN3ECI

oltre 3000 messaggi sul Forum


Nota: 

Inserito il - 03/03/2021 : 08:36:15  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
Messaggio di IN3TGS

Buongiorno.

Dovendo scrivere all'Amministratore in merito all'intenzione di installare un'antenna radioamatoriale, chiedo se qualcuno abbia un fac-simile a portata di mano...

In rete se ne trovano, ma fanno riferimento a leggi e norme piuttosto datate... sono certo che ne esistano di più aggiornate a cui fare riferimento...

Mi rivolgo in particolare a chi c'è passato "recentemente"...

Grazie mille...

Andrea, IN3TGS


è solo una comunicazione che lo fai. Non serve un fax simile: il signor XY residente in via TOT condominio X interno Y, dichara che a breve installerà sul tetto del condominio id residenza una antenna adatta alle ricetrasmissioni radioamatoriali. che il materiale è a norma, che tutto sarà montato seguendo le norme vigenti sulla sicurezza, che nessun diritto di proprietà verrà leso, che non ci saranno sconfinamenti, bla bla ecc ecc. saluti..
tutto qui.








Modificato da - IN3ECI in data 03/03/2021 08:57:09

  Firma di IN3ECI 
FT-817 + Dolomiti.. what else ? http://www.in3eci.it IQRP 834 http://aprs.fi/#!mt=roadmap&z=16&ca...00&tail=3600

...VOLEVO CHIEDERE UNA COSA A QUELLI CHE SANNO SEMPRE TUTTO:L'HO CHIUSA LA MACCHINA ??

 Regione Trentino - Alto Adige  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: BOLZANO  ~  Messaggi: 4491  ~  Membro dal: 27/09/2009  ~  Ultima visita: 10/06/2022 Torna all'inizio della Pagina

I2BRT

ex iw1awh



Inserito il - 03/03/2021 : 08:54:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I2BRT Invia a I2BRT un Messaggio Privato
Ai tempi, ho scritto così :



RACCOMANDATA A.R.
Gent.mo Signor Amministratore
Dott.XYZ

Il sottoscritto ABC
residente in

FA PRESENTE:

• di essere in possesso dell’Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore n. 8363, (così come modificato dal Decreto 21 luglio 2005 - Modifiche all’allegato 26 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, concernente l’adeguamento della normativa tecnica relativa all’esercizio della attività radioamatoriale che ha unificato le patenti di tipo A e B) rilasciata dal Ministero delle Comunicazioni, Ispettorato Territoriale per la LOMBARDIA in data 4 agosto 2015, con nominativo internazionale di identificazione ABC e abilitazione a operare dalla propria abitazione;
• che l’impianto e l’esercizio della stazione di radioamatore, ivi compreso il diritto all’installazione delle antenne necessarie a tale esercizio, sono disciplinate dalla Legge 6 maggio 1940 n. 554 (art. 1), nonché dal D.P.R. 29 marzo 1973 n. 156 (artt. 232 e 397) e D. Lgs 01/08/2003 n. 259 Art. 91-209 ed all. n. 1/17; e Decreto 21 luglio 2005.

Pertanto, con la presente
INFORMA

codesto Condominio, e per esso il suo Amministratore, che provvederà all’installazione di antenne necessarie all’esercizio di stazione di radioamatore, in ciò confortato dalla previsione normativa, di cui all’art. 1102 del Codice Civile.
Resta inteso che la stessa installazione non dovrà arrecare danni alle cose comuni, né limitazioni agli altri diritti. Quale socio A.R.I. – Ente Morale Associazione Radioamatori Italiani, con sede legale in Milano – Via Scarlatti 31, posso usufruire di polizza assicurativa per danni a terzi e/o a cose di terzi, con massimale di Euro 1.000.000,00.

Distinti saluti


___________________________________

Allegati in copia:
a) Stralcio D. Lgs. 01/08/2003 n. 259 Art. 91 e 209, ed Allegato 1 art. 17 comma 1 e 2;
b) Legge 6 maggio 1940 n. 554; D.P.R. 29 marzo 1973, n. 156, artt. 232 e 397;
c) Stralcio decreto unificazione patenti: Decreto 21 luglio 2005;
d) Assegnazione nominativo internazionale ai sensi dell’art.139 del D.lgs.259/03
e) Autorizzazione generale per l’impianto e l’esercizio di stazione di radioamatore;
f) Comunicazione ai sensi L.R. 11/2001 art.6 lett.b all’ARPA e al Sindaco di XYZ;
g) Stralcio Polizza assicurativa.






  Firma di I2BRT 
Rick - I2BRT Milano
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Sez. ARI Milano - 2001 - http://www.arimi.it/

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 5604  ~  Membro dal: 12/12/2006  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

iz6bxv

Utente non più attivo sul Forum

Nota: 

Inserito il - 03/03/2021 : 09:02:07  Link diretto a questa risposta
se i condomini sono tranquilli non avrai nessun problema,poi .......







 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Pescara  ~ Città: pescara  ~  Messaggi: 3899  ~  Membro dal: 06/03/2006  ~  Ultima visita: 04/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

in3hez

oltre 500 messaggi sul Forum



Inserito il - 03/03/2021 : 10:06:36  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di in3hez Invia a in3hez un Messaggio Privato
Quoto i suggerimenti, consiglio di avvisare prima anche oralmente l’amministratore mostrando la massima disponibilità, correttezza e serenità. Se l’amministratore sa il proprio mestiere e le cose son fatte bene, tutto fila liscio. Il mio in assemblea ha addirittura menzionato la mia lettera (farla verbalizzare a futura memoria) sottolineando che era un mio diritto a fronte di una domanda di un altro inquilino.
73 Andrea






  Firma di in3hez 
IN3HEZ Andrea # Sezione ARI Trento # IQ3TN N01

 Regione Trentino - Alto Adige  ~ Prov.: Trento  ~ Città: Borgo d’Anaunia (Fr. Malosco)  ~  Messaggi: 584  ~  Membro dal: 12/12/2010  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IK2SAI

oltre 3000 messaggi sul Forum


Nota: 

Inserito il - 03/03/2021 : 15:42:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK2SAI Invia a IK2SAI un Messaggio Privato
I2BRT ha scritto:

Ai tempi, ho scritto così :

Quale socio A.R.I. – Ente Morale Associazione Radioamatori Italiani, con sede legale in Milano – Via Scarlatti 31, posso usufruire di polizza assicurativa per danni a terzi e/o a cose di terzi, con massimale di Euro 1.000.000,00.



Per mera precisazione segnalo che la polizza assicurativa che l'ARI ha in corso in favore dei Soci per eventuali danni causati dalle antenne a terzi prevede un massimale di 1,6 milioni per sinistro.
Vy 73 de Tibor, IK2SAI








  Firma di IK2SAI 
Tibor Marcello - IK2SAI
JN45NK Milano
A.R.I. Sezione di Milano

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 4477  ~  Membro dal: 22/01/2009  ~  Ultima visita: 14/09/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz6bxv

Utente non più attivo sul Forum

Nota: 

Inserito il - 03/03/2021 : 15:53:29  Link diretto a questa risposta
ma il tetto è con terrazzo piano o spiovente con tegole?







 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Pescara  ~ Città: pescara  ~  Messaggi: 3899  ~  Membro dal: 06/03/2006  ~  Ultima visita: 04/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

I2BRT

ex iw1awh



Inserito il - 03/03/2021 : 17:25:43  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I2BRT Invia a I2BRT un Messaggio Privato
IK2SAI ha scritto:

I2BRT ha scritto:

Ai tempi, ho scritto così :

Quale socio A.R.I. – Ente Morale Associazione Radioamatori Italiani, con sede legale in Milano – Via Scarlatti 31, posso usufruire di polizza assicurativa per danni a terzi e/o a cose di terzi, con massimale di Euro 1.000.000,00.



Per mera precisazione segnalo che la polizza assicurativa che l'ARI ha in corso in favore dei Soci per eventuali danni causati dalle antenne a terzi prevede un massimale di 1,6 milioni per sinistro.
Vy 73 de Tibor, IK2SAI


Grazie per il (piacevole) aggiornamento, Tibor.
73 de Rick .






  Firma di I2BRT 
Rick - I2BRT Milano
Personal Web Site http://I2BRTweb.wix.com/home
Sez. ARI Milano - 2001 - http://www.arimi.it/

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Milano  ~ Città: Milano  ~  Messaggi: 5604  ~  Membro dal: 12/12/2006  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

IW7ECJ

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 05/03/2021 : 17:21:50  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IW7ECJ Invia a IW7ECJ un Messaggio Privato
:-)


Per mera precisazione segnalo che la polizza assicurativa che l'ARI ha in corso in favore dei Soci per eventuali danni causati dalle antenne a terzi prevede un massimale di 1,6 milioni per sinistro.
Vy 73 de Tibor, IK2SAI

Verrebbe da chiederti: come lo... "SAI"??? :P






  Firma di IW7ECJ 
73 de Pippo "Joe" IW7ECJ

P.S. In caso di Annunci di Vendita, il materiale viene sempre ceduto con la formula "Visto e Piaciuto".

 Regione Puglia  ~ Prov.: Bari  ~ Città: Mola di Bari  ~  Messaggi: 430  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: Ieri Torna all'inizio della Pagina

I4YFC

oltre 2000 messaggi sul Forum



Inserito il - 05/03/2021 : 17:51:39  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I4YFC Invia a I4YFC un Messaggio Privato
in3hez ha scritto:

Quoto i suggerimenti, consiglio di avvisare prima anche oralmente l’amministratore mostrando la massima disponibilità, correttezza e serenità. Se l’amministratore sa il proprio mestiere e le cose son fatte bene, tutto fila liscio. Il mio in assemblea ha addirittura menzionato la mia lettera (farla verbalizzare a futura memoria) sottolineando che era un mio diritto a fronte di una domanda di un altro inquilino.
73 Andrea



Caspita, amministratori così sono più rari di una tigre bianca.

Io ne conosco uno (dove abita un nostro socio) che aveva convinto l'assemblea ad imbarcarsi in una causa civile che é finita a colpi di udienze in tribunale e carte bollate di cui poi il condominio ne ha fatto le spese (pesanti) perché il giudice ha dato piena ragione al collega.

Peccato però che molto spesso, quando si va a sentenza, i giudici hanno il pessimo vizio di "compensare" le spese legali per cui il vincitore si trova obtorto collo a doversi pagare il suo avvocato.

Simili amministratori che fomentano i condomini a fare delle cause che ormai quasi sempre danno ragione al radioamatore, meriterebbero di pagarne loro i costi, così magari prima si informerebbero bene...... e invece purtroppo non pagano mai...!






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i4YFC - Fabrizio
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"RADIOAMATEUR FOREVER"

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IZ7SJS

oltre 100 messaggi sul Forum


Inserito il - 05/03/2021 : 19:07:36  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ7SJS Invia a IZ7SJS un Messaggio Privato
Signori buonasera, il punto è semplice.
Il diritto all'istallazione non prevede alcuna autorizzazione preventiva tant'è che gli altri condomini quando posizionano l'antenna tv non si fanno autorizzare dall'assemblea.
Altra questione è l'accesso al terrazzo condominiale e il rispetto di altri limiti che spesso vengono confusi con il diritto all'antenna.
Se hai già legittimo accesso al terrazzo puoi istallare le tue antenne e poi comunicare all'amministratore a patto che comunque le antenne non siano lesive del decoro del fabbricato (centri storici di città d'arte) delle norme edilizie e sismiche (tipo tralicci da 50 cm di lato per dodici metri d'altezza) del pari diritto di altri condomini (tipo istallazione di una ragnatela di radiali filari per tutto il tetto).






 Regione Puglia  ~ Prov.: Foggia  ~ Città: Manfredonia  ~  Messaggi: 138  ~  Membro dal: 29/03/2010  ~  Ultima visita: 26/12/2023 Torna all'inizio della Pagina

IN3ECI

oltre 3000 messaggi sul Forum


Nota: 

Inserito il - 06/03/2021 : 08:03:11  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
IZ7SJS ha scritto:

Signori buonasera, il punto è semplice. Il diritto all'istallazione non prevede alcuna autorizzazione preventiva tant'è che gli altri condomini quando posizionano l'antenna tv non si fanno autorizzare dall'assemblea. Altra questione è l'accesso al terrazzo condominiale e il rispetto di altri limiti che spesso vengono confusi con il diritto all'antenna. Se hai già legittimo accesso al terrazzo puoi istallare le tue antenne e poi comunicare all'amministratore a patto che comunque le antenne non siano lesive del decoro del fabbricato (centri storici di città d'arte) delle norme edilizie e sismiche (tipo tralicci da 50 cm di lato per dodici metri d'altezza) del pari diritto di altri condomini (tipo istallazione di una ragnatela di radiali filari per tutto il tetto).


esattamente.. il "diritto" di avere una antenna sul tetto è garantito fino a quando i condomini non ce lo levano. Qualsiasi nostro privilegio legale, tanto sbandierato sopratutto ai eo patentati, si infrange davanti al cacciavite passato sulla fiancata della macchina oppure svanisce tra i coriandoli di coassiale.. come sempre. Servirebbe solo più tolleranza sia da parte OM che da parte dei condomni..La legislazione che ci riguarda è stata concepita secoli fa: altra mentalità, altra etica, un'altro mondo rispetto ad oggi..








Modificato da - IN3ECI in data 06/03/2021 08:04:10

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...VOLEVO CHIEDERE UNA COSA A QUELLI CHE SANNO SEMPRE TUTTO:L'HO CHIUSA LA MACCHINA ??

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iz6bxv

Utente non più attivo sul Forum

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Inserito il - 06/03/2021 : 10:19:24  Link diretto a questa risposta
ma se l,amministratore ti consente l'accesso al tetto e tu sfortunatamente cadi,la responsabilità di chi è?







 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Pescara  ~ Città: pescara  ~  Messaggi: 3899  ~  Membro dal: 06/03/2006  ~  Ultima visita: 04/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

IZ2OGG

oltre 2000 messaggi sul Forum


Inserito il - 06/03/2021 : 10:55:24  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2OGG Invia a IZ2OGG un Messaggio Privato
iz6bxv ha scritto:

ma se l,amministratore ti consente l'accesso al tetto e tu sfortunatamente cadi,la responsabilità di chi è?

con questa domanda tiri su un bel polverone !!!!
lavori in quota?!?!?!






  Firma di IZ2OGG 
73 de IZ2OGG - GINO

 Regione Lombardia  ~ Prov.: Pavia  ~ Città: Sartirana Lomellina  ~  Messaggi: 2013  ~  Membro dal: 28/07/2009  ~  Ultima visita: 16/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

IZ5AQX

meno di 50 messaggi sul Forum


Inserito il - 06/03/2021 : 17:32:07  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IZ5AQX Invia a IZ5AQX un Messaggio Privato
iz6bxv ha scritto:

ma se l,amministratore ti consente l'accesso al tetto e tu sfortunatamente cadi,la responsabilità di chi è?
accedi al tetto e ti assumi anche la responsabilita se cadi






 Regione Toscana  ~ Prov.: Livorno  ~ Città: Portoazzurro  ~  Messaggi: 47  ~  Membro dal: 07/07/2006  ~  Ultima visita: 01/03/2023 Torna all'inizio della Pagina

iz6bxv

Utente non più attivo sul Forum

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Inserito il - 06/03/2021 : 18:04:37  Link diretto a questa risposta
di solito il tetto è chiuso con una porta,la chiave la custodisce l'amministratore,se nessuno ti vede puoi usare una scala,la soluzione si trova







 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Pescara  ~ Città: pescara  ~  Messaggi: 3899  ~  Membro dal: 06/03/2006  ~  Ultima visita: 04/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

IN3ECI

oltre 3000 messaggi sul Forum


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Inserito il - 07/03/2021 : 07:16:30  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
iz6bxv ha scritto:

ma se l,amministratore ti consente l'accesso al tetto e tu sfortunatamente cadi,la responsabilità di chi è?


dipende dal "tipo" di accesso al tetto:

Se il tetto è una terrazza accessibile dove sia sicuro recarsi perchè è recintata da un parapetto a norma, perchè non ci sono motivi oggettivi per prevedere una caduta accidentale allora se cadi di sotto, è colpa tua: fatalità o suicidio.

Se l'accesso al tetto significa falda di copertura esposta e non protetta ma attrezzata con linee vita a norma per la manutenzione ordinaria e l'amministratore si assicura, che tu abbia frequentato corsi di montaggio in quota e conosci le norme per l'autoprotezione individuale, è colpa tua: fatalità o suicidio.

Se l'accesso al tetto significa falda di copertura esposta e non attrezzata con linee vita o altro e l'amministratore non ha dichiarato tale luogo del condominio come "inacessibile e pericoloso" ( pur sapendo che lo sia) per i non addetti ai lavori allora è colpa dell'amministatore che incautamente lascia accedere personale qualsiasi a zone pericolose della copertura: omicidio colposo.

Se l'accesso al tetto significa falda di copertura esposta e non attrezzata con linee vita o altro, l'amministratore ne è a conoscenza, ti rifiuta l'accesso ma tu ci vai comunque perchè gli dimostri di aver frequentato corsi di protezione individuale, se cadi è colpa tua: fatalità o suicidio.

Chiaramente l'amministratore non è un cane da guardia e quindi non può sorvegliarti 24 ore su 24 per vedere se tu sul tetto ci vai lo stesso anche se te lo ha proibito. Si fa firmare una dichiarazione che metterà a verbale che tu hai recepito il divieto dell'amministratore, che sei consapevole che lui ti ha proibito di andare sul tetto, che sei a conoscenza dei pericoli e delle motivazioni del suo rifiuto. Poi naturalmente ognuno decide per conto proprio la modalità, più o meno pittoresca, scenografica, di come vuole lasciare questa valle di lacrime..













  Firma di IN3ECI 
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...VOLEVO CHIEDERE UNA COSA A QUELLI CHE SANNO SEMPRE TUTTO:L'HO CHIUSA LA MACCHINA ??

 Regione Trentino - Alto Adige  ~ Prov.: Bolzano  ~ Città: BOLZANO  ~  Messaggi: 4491  ~  Membro dal: 27/09/2009  ~  Ultima visita: 10/06/2022 Torna all'inizio della Pagina

iw5ela

oltre 500 messaggi sul Forum


Inserito il - 16/03/2021 : 08:48:52  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo Invia a iw5ela un Messaggio Privato
IN3ECI ha scritto:

iz6bxv ha scritto:

ma se l,amministratore ti consente l'accesso al tetto e tu sfortunatamente cadi,la responsabilità di chi è?


dipende dal "tipo" di accesso al tetto:

Se il tetto è una terrazza accessibile dove sia sicuro recarsi perchè è recintata da un parapetto a norma, perchè non ci sono motivi oggettivi per prevedere una caduta accidentale allora se cadi di sotto, è colpa tua: fatalità o suicidio.

Se l'accesso al tetto significa falda di copertura esposta e non protetta ma attrezzata con linee vita a norma per la manutenzione ordinaria e l'amministratore si assicura, che tu abbia frequentato corsi di montaggio in quota e conosci le norme per l'autoprotezione individuale, è colpa tua: fatalità o suicidio.

Se l'accesso al tetto significa falda di copertura esposta e non attrezzata con linee vita o altro e l'amministratore non ha dichiarato tale luogo del condominio come "inacessibile e pericoloso" ( pur sapendo che lo sia) per i non addetti ai lavori allora è colpa dell'amministatore che incautamente lascia accedere personale qualsiasi a zone pericolose della copertura: omicidio colposo.

Se l'accesso al tetto significa falda di copertura esposta e non attrezzata con linee vita o altro, l'amministratore ne è a conoscenza, ti rifiuta l'accesso ma tu ci vai comunque perchè gli dimostri di aver frequentato corsi di protezione individuale, se cadi è colpa tua: fatalità o suicidio.

Chiaramente l'amministratore non è un cane da guardia e quindi non può sorvegliarti 24 ore su 24 per vedere se tu sul tetto ci vai lo stesso anche se te lo ha proibito. Si fa firmare una dichiarazione che metterà a verbale che tu hai recepito il divieto dell'amministratore, che sei consapevole che lui ti ha proibito di andare sul tetto, che sei a conoscenza dei pericoli e delle motivazioni del suo rifiuto. Poi naturalmente ognuno decide per conto proprio la modalità, più o meno pittoresca, scenografica, di come vuole lasciare questa valle di lacrime..







Buongiorno, in merito entriamo in un ginepraio di interpretazioni legali che chi più ne ha più ne metta comunque:
-L'amministratore non ti può negare la custodia delle chiavi del tetto. TE NE SEI IL PROPRIETARIO. Per qualsiasi emergenza un condomino deve avere le chiavi
-Se cadi dal tetto l'amministratore non è responsabile. E' garante solo nei confronti di ditte delle quali lui si deve personalmente accertare che siano abilitate alla professione.
-SEI RESPONSABILE IN PRIMA PERSONA qualora si faccia male un tuo collaboratore. E qua son c.....
-Se il tetto non è a norma puoi pretendere di renderlo tale a spese dell'assemblea e quindi anche tue......a buon intenditor buone parole.
-Per eseguire i lavori in autonomia devi adottare le norme del buon padre di famiglia.
Saluti a tutti!!






  Firma di iw5ela 
IL RUGBY:FINCHE'CE LA FAI LO GIOCHI...FINCHE'VIVI LO RICORDI!!!

 Regione Toscana  ~ Prov.: Livorno  ~ Città: livorno  ~  Messaggi: 697  ~  Membro dal: 23/02/2005  ~  Ultima visita: 03/04/2024 Torna all'inizio della Pagina

iz6bxv

Utente non più attivo sul Forum

Nota: 

Inserito il - 16/03/2021 : 09:46:17  Link diretto a questa risposta
di solito in assemblea vengono nominati due consiglieri,ai due vengono consegnate le chiavi per accedere sul tetto,se un condomino va sul tetto dopo aver ricevuto le chiavi e cade,la responsabilità è dell'amministratore che dovrebbe tutelare i condomini,se l'amministratore non paga sono chiamati a rispondere del danno tutti i condomini.poi ci possiamo girare intorno ma tutto dipende dal condominio e dai condomini,in alcuni posti ti aiutano nel montaggio,in altri ti aggrediscono.







 Regione Abruzzo  ~ Prov.: Pescara  ~ Città: pescara  ~  Messaggi: 3899  ~  Membro dal: 06/03/2006  ~  Ultima visita: 04/01/2023 Torna all'inizio della Pagina

ik3pda

oltre 3000 messaggi sul Forum


Inserito il - 16/03/2021 : 12:52:35  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di ik3pda Invia a ik3pda un Messaggio Privato
IN3ECI ha scritto:
dichara che a breve installerà sul tetto del condominio id residenza una antenna adatta alle ricetrasmissioni radioamatoriali. che il materiale è a norma, che tutto sarà montato seguendo le norme vigenti sulla sicurezza, che nessun diritto di proprietà verrà leso, che non ci saranno sconfinamenti ...


io eviterei di citare a norma, sicurezza, sconfinamenti e quant'altro ... perché così non è il più delle volte.
io, radioamatore, licenza xyz, installo antenne, dove. fine.
IMVHO eh ...






  Firma di ik3pda 
On a long enough timeline, the survival rate for everyone drops to zero.

 Regione Veneto  ~ Prov.: Rovigo  ~ Città: Adria  ~  Messaggi: 3708  ~  Membro dal: 09/12/2004  ~  Ultima visita: 17/10/2024 Torna all'inizio della Pagina

IN3ECI

oltre 3000 messaggi sul Forum


Nota: 

Inserito il - 17/03/2021 : 06:49:46  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
ik3pda ha scritto:
(...) io eviterei di citare a norma, sicurezza, sconfinamenti e quant'altro ... perché così non è il più delle volte. io, radioamatore, licenza xyz, installo antenne, dove. fine. IMVHO eh ...


certo. sarebbe meglio non esporsi o compormettersi, ma non tutti gli amministratori accettano due righe generiche. Meglio sempre assicurare con autocertificazione e assunzione di responsabilità totale che stiamo installando sul tetto, di proprietà di tutti i condomini, qualcosa di non pericoloso per nessuno, che non stiamo abusando di nessun diritto altrui, che accettiamo che la colpa sia solo nostra in caso di incidente, che siamo pronti a ripagare tutti i danni derivati da un uso o un montaggio scriteriato delle nostre attrezzature. Dobbiamo dare all'ammnistratore un documento che lo difenda dagli attacchi degli altri condomni in caso di necessità.

Che poi non succede nulla "quasi" mai, è vero. Ma può anche succedere il contrario e nessuno ha voglia di rogne, di perdere tempo, di fare figuracce con i consiglieri, per colpa di un hobby bizzarro come il nostro. Daltronde ci ostiniamo ad appendere estintori alle pareti per incendi che non siccedono "quasi" mai...
Più tranquilliziamo l'ammiistratore dichiarando che non c'è nulla di pericoloso, di illegale, di sbagliato, di strano, in quello che intendiamo realizzare sul tetto comune, più la lettera sarà una assunzione di responsabilità e di correttezza di fronte ai condomini e più duratura sarà la pace condominiale sperata. "...Parigi, val bene una messa" disse un tale..








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iw5ela ha scritto:
(...)
Buongiorno, in merito entriamo in un ginepraio di interpretazioni legali che chi più ne ha più ne metta comunque:
(...)


L'amministratore non è lo sceriffo del condominio, ma solo ne "amministra" le parti comuni.. Quindi è delegato a prendersene cura al posto dei proprietari. Nell'intersse di tutti deve tutelare i proprietari anche da ritorsioni legali. Se i condomini hanno deciso che le chiavi le tiene esclusivamente l'amministratore, l'amministratore non te le da..
Le parti comuni e accessibili di un condominio, ma dichiaratamente pericolose, devono essere precluse a qualsiasi accesso non autorizzato fino a quando non sono messe in sicurezza tramite lavori approvati dall'assemblea.

Non esiste un "regolamento condominiale" nazionale. Ogni condominio stabilisce le proprie regole ed al suo interno hanno la precedenza su altre leggi. Un regolamento condominiale può anche stabilire che il vecchietto simpatico del terzo piano paghi le spese condominiali di tutti.. se questo regolamento passa e viene approvato secondo le norme, il vecchietto paga per tutti, a dispetto di qualsiasi codice civile.. quindi ogni condominio è un caso a parte, con regolamenti unici.
Se prima di acquistare un appartamento per caso leggiamo nel regolamento regole tipo " non sono ammesse trasmissioni radio uscenti dal condominio, sono ammesse eccezioni esclusivamente per wifi e/o cellulari: non è possibile installare antenne sulla copertura" non si può e basta, meglio scegliere un altro appartamento da acquistare








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iw5ela

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IN3ECI ha scritto:

iw5ela ha scritto:
(...)
Buongiorno, in merito entriamo in un ginepraio di interpretazioni legali che chi più ne ha più ne metta comunque:
(...)


L'amministratore non è lo sceriffo del condominio, ma solo ne "amministra" le parti comuni.. Quindi è delegato a prendersene cura al posto dei proprietari. Nell'intersse di tutti deve tutelare i proprietari anche da ritorsioni legali. Se i condomini hanno deciso che le chiavi le tiene esclusivamente l'amministratore, l'amministratore non te le da..
Le parti comuni e accessibili di un condominio, ma dichiaratamente pericolose, devono essere precluse a qualsiasi accesso non autorizzato fino a quando non sono messe in sicurezza tramite lavori approvati dall'assemblea.

Non esiste un "regolamento condominiale" nazionale. Ogni condominio stabilisce le proprie regole ed al suo interno hanno la precedenza su altre leggi. Un regolamento condominiale può anche stabilire che il vecchietto simpatico del terzo piano paghi le spese condominiali di tutti.. se questo regolamento passa e viene approvato secondo le norme, il vecchietto paga per tutti, a dispetto di qualsiasi codice civile.. quindi ogni condominio è un caso a parte, con regolamenti unici.
Se prima di acquistare un appartamento per caso leggiamo nel regolamento regole tipo " non sono ammesse trasmissioni radio uscenti dal condominio, sono ammesse eccezioni esclusivamente per wifi e/o cellulari: non è possibile installare antenne sulla copertura" non si può e basta, meglio scegliere un altro appartamento da acquistare


Qualsiasi norma decisa in assemblea che non è contemplate nel codice civile, deve essere approvata all'unanimità, è sufficiente un condomino contrario che salta tutto, quindi traine le conseguenze... Le parti non a norma DEVONO essere poste tali, quindi traine le tue risposte....
Non penso che il cc contempli a chi dare o meno le chiavi di una parte comune visto che ogni condomino è proprietario delle parti condominiali, poi sull'accesso se ne può parlare all'infinito, ma sulla custodia.....
Diversa cosa è il regolamento emenato in costruzione dell'immobile sul quale concordo con te.
La chiudo qua.
BUONA GIORNATA A TUTTI







Modificato da - iw5ela in data 17/03/2021 08:44:50

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"Hobby bizzarro"
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IN3ECI

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IN3ECI ha scritto:
(...). se questo regolamento passa e viene approvato secondo le norme, il vecchietto paga per tutti, a dispetto di qualsiasi codice civile..(...)


iw5ela ha scritto:
Qualsiasi norma decisa in assemblea che non è contemplate nel codice civile, deve essere approvata all'unanimità, è sufficiente un condomino contrario che salta tutto, (..)
La chiudo qua. BUONA GIORNATA A TUTTI


certamente, infatti ho specificato proprio: "secondo le norme". Se per una qualsiasi decisione, anche la più strana, è previsto che sia necessaria l'unanimità e la si ottiene, si approva e poi è legge... Il codice civile non contempla nulla, l'assemblea condominiale è sovrana: decide se le chiavi delle parti comuni vadano assegnate ad un condominio in particolare, all'amministratore, a tutti i proprietari, al giornalaio di fronte ecc ecc..








Modificato da - IN3ECI in data 17/03/2021 10:49:02

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iw0gsb

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Nel lontano 2016, pensando di rimodernare il parco antenne invia all'Amm/re di Condominio una mera lettera di cortesia:





Nessun problema, iniziai ad effettuare l'ammodernamento, qualche settimana dopo mi chiama l'amm/re di passare a studio che doveva consegnarmi copia di una raccomandata inoltrta da un condomino:





Ho risposto per iscritto all'amm/re con la lettera qui sotto:





...allegando copie delle Autorizzazioni e assicurazioni.

NON HO SAPUTO PIU' NULLA !!!!!

Ecco il "mio" PARCO ANTENNE !!!!!












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IT9ACC

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Colpito e affondato





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iw0gsb

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Inserito il - 19/03/2021 : 21:34:05  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di iw0gsb Invia a iw0gsb un Messaggio Privato
IT9ACC ha scritto:

Colpito e affondato



A quanto mi è dato capire: è di tuo gradimento......



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IK3LLS

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Inserito il - 20/03/2021 : 11:39:45  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK3LLS Invia a IK3LLS un Messaggio Privato
iw0gsb ha scritto:

Ecco il "mio" PARCO ANTENNE !!!!!






Beh in effetti ad occhi anche esperti OM si direbbe che c'è poco HF e molto microonde sul traliccio, mancano solo i tipici pannelli delle BTS...
Le parabole Ubiquiti o Mikrotik che vedo presumo siano i link 2G o 5G che citi per CRE/PC, peraltro usabili come e quando si vuole senza nessuna autorizzazione, probabilmente l'inquilino era stato attirato proprio da quelle scambiandole per uso gestore telefonia.
Ottima la relazione, direi che c'erano anche gli estremi per citare la querela nel caso in cui avesse insistito con le insinuazioni peraltro supportate da pseudo competenti tecnici che non sanno riconoscere componenti di una BTS da un link 2G/5G privato.

73






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IC8BNR

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Inserito il - 20/03/2021 : 12:55:48  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IC8BNR Invia a IC8BNR un Messaggio Privato
"Chiaro? Limpido. Recoaro!", come decantava una pubblicità degli anni 80.
Complimenti a GSB per l'esito della questione, nonché per la modalità di comunicazione utilizzata, semplice ed efficace.
Oltre che per le antenne in uso e la condivisione, sempre gradita.

Quando si fanno le cose con impegno, passione, metodo, attenzione, consapevolezza e cognizione di causa, i risultati non mancano, seppur -spesso- tocca aggiungere pazienza e perseveranza alla ricetta di partenza.

Ora aumenteranno le domande per partecipare ai quiz ed ottenere la licenza USA, che in un simile contesto fa la sua notevole figura, a prescindere dalla valenza burocratica e tecnica dello specifico.


Da domani mattina inizia inoltre il conto alla rovescia per l'intervento del rosicone di turno che all'albeggiare, rinchiuso nel bagnetto di casa col portatilino cinese in una mano ed il telefonino 1,5G nell'altra, tremante come una foglia dinanzi ad immagini di cotanta bellezza che ovviamente scambia per parabole Astra ed Eutelsat e corroso dall'invidia e dalla tristezza per non essersi dedicato ai trenini elettrici ed al taglio e cucito anziché alla Radio, proverà a spiegare che tutto questo può essere si utile a risolvere/chiarire/evitare eventuali diatribe e situazioni conflittuali con i vicini, ok, ma non potrà di certo mettere al sicuro il Radioamatore di turno dalle gomme bucate alla sua auto, da aggressioni fisiche al collettivo familiare, dai gravissimi danni del buco dell'ozono, dai pericoli del 7G e dalla prostata infiammata per salire su pali e tralicci.

Il mio pensiero, in questi casi, va a chi soffre.
E cerca in ogni occasione, venendo puntualmente smentito, di screditare il più bel "gioco" del Mondo.


W i Radioamatori, W la Radio.
E buon fine settimana a tutti, 73!









Modificato da - IC8BNR in data 20/03/2021 14:59:49

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IZ2JGB

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Inserito il - 25/03/2021 : 21:54:27  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2JGB Invia a IZ2JGB un Messaggio Privato
IN3ECI ha scritto:

iw5ela ha scritto:
(...)
Buongiorno, in merito entriamo in un ginepraio di interpretazioni legali che chi più ne ha più ne metta comunque:
(...)


L'amministratore non è lo sceriffo del condominio, ma solo ne "amministra" le parti comuni.. Quindi è delegato a prendersene cura al posto dei proprietari. Nell'intersse di tutti deve tutelare i proprietari anche da ritorsioni legali. Se i condomini hanno deciso che le chiavi le tiene esclusivamente l'amministratore, l'amministratore non te le da..
Le parti comuni e accessibili di un condominio, ma dichiaratamente pericolose, devono essere precluse a qualsiasi accesso non autorizzato fino a quando non sono messe in sicurezza tramite lavori approvati dall'assemblea.

Non esiste un "regolamento condominiale" nazionale. Ogni condominio stabilisce le proprie regole ed al suo interno hanno la precedenza su altre leggi. Un regolamento condominiale può anche stabilire che il vecchietto simpatico del terzo piano paghi le spese condominiali di tutti.. se questo regolamento passa e viene approvato secondo le norme, il vecchietto paga per tutti, a dispetto di qualsiasi codice civile.. quindi ogni condominio è un caso a parte, con regolamenti unici.
Se prima di acquistare un appartamento per caso leggiamo nel regolamento regole tipo " non sono ammesse trasmissioni radio uscenti dal condominio, sono ammesse eccezioni esclusivamente per wifi e/o cellulari: non è possibile installare antenne sulla copertura" non si può e basta, meglio scegliere un altro appartamento da acquistare



Decisamente no. NESSUN regolamento privato può andare contro le leggi dello stato.

Informarsi è buona norma:

https://www.studiofavari.com/2020/0...delle-leggi/

73,
Giorgio.






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IN3ECI

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Inserito il - 26/03/2021 : 06:50:18  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
IZ2JGB ha scritto:
Decisamente no. NESSUN regolamento privato può andare contro le leggi dello stato. Informarsi è buona norma:


esattamente : è buona norma informarsi; il condominio non può sostituirsi al parlamento Italiano. Le regole condominiali valgono solo all'interno del condominio e non sono leggi dello stato. Qualunque regola apporvata dall'assemblea condominale, in base ai regolamenti, ha però valore anche in contraddittorio con le leggi dello stato.
Come già affermato più sopra, se la legge dello stato Italiano stabilisce per esempio ( ma si può applicare a qualunque agromento) che "le spese condominiali vanno ripartite tra i condomini in base ai millesimi di proprietà", un condominio può sostituire questa legge con "faccio pagare tutte le spese condominiali al signor X che abita al terzo piano, inoltre il signor X donerà 1000€ ad ogni condomino per Natale" . Se, all'unanimità, l'assemblea approva, il signor X pagherà .. non c'è tribunale che tenga..

Naturalmente c'è un limite: non si può andare contro il codice penale; non si può autorizzare all'unanimità in assemblea un omicidio oppure una coltivazione di cocaina sulla terrazza di copertura..









Modificato da - IN3ECI in data 26/03/2021 06:56:03

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Inserito il - 26/03/2021 : 10:46:55  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IK3LLS Invia a IK3LLS un Messaggio Privato
IN3ECI ha scritto:

IZ2JGB ha scritto:
Decisamente no. NESSUN regolamento privato può andare contro le leggi dello stato. Informarsi è buona norma:


esattamente : è buona norma informarsi; il condominio non può sostituirsi al parlamento Italiano. Le regole condominiali valgono solo all'interno del condominio e non sono leggi dello stato.



IN3ECI, devi deciderti però... sopra hai scritto che il condominio non può prevalicare le leggi dello stato (peraltro negando quanto avevi scritto in precedenza), poi...


IN3ECI ha scritto:
...Se, all'unanimità, l'assemblea approva, il signor X pagherà .. non c'è tribunale che tenga..


ripeti che il condominio passa ancora sopra le leggi (in tribunale si spera applichino le leggi dello stato no dei singoli condomini) citando un esempio di approvazione contro un condomino "faccio pagare tutte le spese condominiali al signor X che abita al terzo piano, inoltre il signor X donerà 1000€ ad ogni condomino per Natale" che ha dell'assurdo e a tuo parere in tribunale sarebbe addiruttura convalidato (compresa la donazione dei 1000€...)









Modificato da - IK3LLS in data 26/03/2021 10:52:48

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Inserito il - 26/03/2021 : 12:04:40  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IT9ACC  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IT9ACC Invia a IT9ACC un Messaggio Privato
iw0gsb ha scritto:

[quote]IT9ACC ha scritto:

Colpito e affondato



A quanto mi è dato capire: è di tuo gradimento......



73 da Me: iw0gsb/Stefano

73 da parte mia, quando leggo che certi trogloditi saccenti vengono zittiti come hai fatto tu ne godo







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Inserito il - 26/03/2021 : 12:38:33  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
IK3LLS ha scritto:

IN3ECI, devi deciderti però...


ok ok! non mi sono spiegato bene, dunque:

nessun condominio ha l'autorità di promulgare leggi valide per tutto il territorio nazionale. questo è compito di altri organi istituzionali.

Il regolamento del condominio è valido esclusivamente all' interno del condominio e viene rispettato solo dai proprietari che me hanno la comproprietà.
Il regolamento del condominio può contenere norme, indicazioni, scelte, disposizioni decise arbitrariamente ed all'unanimità, dai condomini, per quanto assurde possano sembrare oppure dannose o punitive o preferenziali per uno o più condomini piuttosto che altri. Se tutti sono d'accordo, si vota e si approva; l'assemblea è sovrana e quanto deciso diventa vincolante per i condomini.

Questo per dire che se in un condominio si approva all'unanimità un regolamento che contiene norme apertamente e sfacciatamente contro le antenne sul tetto, il radioamatore che intende acquistare casa in quell'edifico è meglio che si legga il regolamento condominiale in vigore perchè deve accettare le regole esistenti, stabilite da altri condomini, all'unanimità, prima del suo arrivo; Non serve appellarsi alle leggi nazionali, diritti di espressione ecc.. vigenti, perchè i regolamenti condominiali, in caso di contraddittorio, avranno la precedenza.

conclusione: Il diritto all'antenna è sacrosanto per le nostre attività, si esercita nei modi consueti indicati già da molti qui sopra, SOLO SE il regolamento condominiale in vigore non si è già espresso a proposito, in altro modo.










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Inserito il - 26/03/2021 : 15:25:27  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2JGB Invia a IZ2JGB un Messaggio Privato
Non è che non ti sei spiegato, non hai proprio capito.

L'installazione di un'antenna radioamatoriale ( come peraltro quella TV )
è UN DIRITTO, sancito da una legge.

I regolamenti condominiali NON possono andare contro una legge dello stato.

E' più chiaro così ?

G






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Inserito il - 26/03/2021 : 15:29:37  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ2JGB Invia a IZ2JGB un Messaggio Privato
Ciao,

due righe a riguardo, cosi la chiariamo e non diamo notizie fuorvianti.


L’attività radioamatoriale in condominio: limiti

Ciò premesso, ci si chiede come l’attività radioamatoriale possa interferire con l’uso delle parti comuni di un edificio in condominio e se per il suo esercizio si necessiti o meno del consenso dei condomini. Occorre, altresì, chiarire se le apparecchiature deputate a tale funzione debbano annoverarsi tra gli impianti di pubblica utilità o privati dichiarati di pubblica utilità oppure se debbano reputarsi destinati a servizi di comunicazione ad uso privato.

Orbene, la disciplina del condominio e nello specifico il combinato disposto degli articoli 1102, 1117, 1118, 1122 e 1122 bis codice civile, dopo la riforma del 2012, statuisce il diritto dei condomini di utilizzare le parti comuni (tra cui il tetto) con possibilità di installarvi impianti non centralizzati di ricezione radiotelevisiva e per l’accesso a qualunque altro genere di flusso informativo, anche da satellite o via cavo, nonché i relativi collegamenti fino al punto di diramazione per le singole utenze (tra questi vi rientra l’antenna radioamatoriale) purché rispettino i seguenti limiti:

a) rechino il minor pregiudizio alle parti comuni ed alle proprietà private;

b) non pregiudichino il libero uso della proprietà altrui secondo la loro destinazione;

c) non alterino la destinazione del bene comune;

d) non impedisca agli altri condomini di fare parimenti uso del bene comune secondo il loro diritto;

e) preservino in ogni caso la stabilità, la sicurezza dell’edificio e il decoro architettonico (tale concetto non è predefinito ma viene valutato dal Giudice caso per caso).

È importante che le parti comuni vengano utilizzate nel rispetto del disposto di cui all’articolo 1102 codice civile ovvero senza elidere il pari diritto degli altri condomini.

A tal uopo, la giurisprudenza in materia è consolidata nel ritenere che l’installazione di un’antenna sul tetto condominiale (cui è ricompreso anche il traliccio atta a sostenere l’antenna) destinata al servizio di un impianto di radioamatore, rappresentando una mera pertinenza e non trasformando il territorio (e quindi priva di rilevanza agli effetti urbanistici) non è soggetta al rilascio di un’autorizzazione o una concessione edilizia, purché non vi siano opere eccedenti la semplice posa in opera delle attrezzature tecniche costituenti l’impianto e che possano menomare in maniera apprezzabile i diritti dei condomini (in tal senso si è espresso T.A.R. Liguria, sentenza n. 540 del 20/06/2017; T.A.R. Latina, Sez. I, sentenza n. 861 del 28/10/2011; T.A.R. Lecce, Sez. II, sentenza n. 3050 del 10/12/2014; TAR Abruzzo Pescara, Sez. I, sentenza n. 207 del 31/03/2009; Trib. Monza, Sez. II del 14/11/2005; T.A.R. Piemonte Torino, Sez. I, sentenza n. 2156 del 21/12/2002; Cass. Civ. sentenza n. 7418 del 16/12/1983).

Considerata l’anzidetta normativa e giurisprudenza, si deduce che se da un lato non è ammissibile un’opposizione all’installazione da parte del condominio basata sull’assolutezza del diritto di proprietà, dall’altro lato il diritto all’installazione è condizionato dall’inesistenza di qualsiasi menomazione al normale godimento delle parti condominiali.

Ciò significa che, l’installazione di un’antenna ricetrasmittente, sul tetto condominiale, è consentita purché le sue dimensioni non pregiudichi e/o non escluda gli altri condomini dall’utilizzare il tetto per un uso analogo. Detto ciò, un’eventuale concessione edilizia si ravviserebbe necessaria solo ove la realizzazione delle opere siano di rilevante entità con conseguente impatto ambientale e trasformazione edilizio-urbanistica. Rischio che, nel caso dell’antenna radioamatoriale, giurisprudenzialmente non si evincerebbe.

Sulla scorta di quanto summenzionato è possibile, quindi, individuare tre limiti applicabili alla fattispecie radioamatoriale, ovvero:

1) l’utente di servizi radioamatoriali non deve avere la possibilità di utilizzare spazi propri, altrimenti sarebbe ingiustificato il sacrificio imposto agli altri condomini;

2) l’impianto non deve arrecare danno alla proprietà comune o a terzi;

3) l’impianto non deve impedire il libero uso della proprietà comune da parte degli altri condomini.

Appare evidente come l’attività radioamatoriale sia particolarmente tutelata in quanto garantito dall’articolo 21 della Costituzione. Invero, la facoltà di cui si avvale il radioamatore di installare l’antenna al fine dell’esercizio della sua attività, deve intendersi come espressione del diritto all’informazione e alla libera manifestazione del pensiero e ricezione di quello altrui.

L’esercizio di tale prerogativa, pertanto, non può essere impedito né dall’assemblea di condominio né dal regolamento condominiale, in quanto l’eventuale ritardo nella posa dell’antenna potrebbe indurre il radioamatore a chiedere un provvedimento di urgenza e il risarcimento dei danni per ritardo o mancata installazione. Diritto che, benché garantito, non può prestare il fianco ad abusi ed irregolarità essendo oggetto comunque di limiti e condizioni.






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IN3ECI

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IZ2JGB ha scritto:
(...)
I regolamenti condominiali NON possono andare contro una legge dello stato.(...)


stiamo discutendo di due facce dello stesso problema.. so benissimo che è un diritto, ma se il regolamento condominiale lo vieta, non puoi imporlo, al massimo puoi discutere se revocare il divieto con gli altri condomini. Chiaramente non possono impedirti di montarla se non c'è nessun articolo che te lo vieta.. conosco bene regolamenti condominiali di edifici appena costruiti, dove i condomini hanno imposto che non ci sia, non solo antenne radioamatoriali, ma nemmeno wifi. solo internet via cavo. E tutti rispettano tali scelte. Naturalmente un giorno potrà acquistare casa in questi condomini un radioamatore, sorprendersi del regolamento, litigare in assemblea per la stupidità della regola, cercare di forzare il montaggio delle antenne comunque supportato da schiere di avvocati ecc.. tutto è possibile.

Montare antenne sopra i tetti delle case è un diritto esercitabile secondo le modalità che hai previsto nel commento precedente, niente di nuovo. Ma entrare a gamba tesa sbandierando diritti, pur essendo l'ultimo arrivato all'interno di un condominio, dove nessuno accetta antenne trasmittenti perchè così è stato stabilito e deciso in assemblea prima dell'arrivo di qualsiasi radioamatore, è la mossa più sbagliata.


Il messaggio che va veicolato qui dentro non è "..sono protetto da leggi che mi danno il diritto di installare antenne, dunque faccio"; ma piuttosto " ...ho il diritto indiscutibile di montare antenne, non è altrettanto sicura però la possibilità di poter esercitare liberamente questo diritto".. la medaglia è la stessa, le facce, però, sono molto differenti..









Modificato da - IN3ECI in data 27/03/2021 07:45:08

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I2BRT

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Inserito il - 27/03/2021 : 07:45:14  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di I2BRT Invia a I2BRT un Messaggio Privato
[ironic mode on]
Nel mio condominio hanno imposto che si può entrare solo con il passaporto del condominio. Se va bene ok, se no occorre convocare assemblea e revocare questa decisione. Per altro metto al corrente che nella prossima riunione si discuterà se battere moneta che sarà valida con un cambio che decideremo.
[/ironic mode off]

Poteva essere una discussione interessante ma rileggendo bene mi pare che si sia persa questa occasione ...
73






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IN3ECI

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Inserito il - 27/03/2021 : 07:50:34  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
I2BRT ha scritto:
Nel mio condominio hanno imposto che si può entrare solo con il passaporto del condominio. (...)


certo che fa sorridere: si tratta di esempi paradossali: ma chi ha "imposto" l'ingresso con il passaporto? .. non è una "imposizione" caduta dall'alto, l'avete scelta tutti voi condomini, volontariamente, all'unanimità in una assemblea e trascritta nel regolamento condominiale...








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IC8BNR

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"Mai discutere con un OM invidioso: ti trascina al suo livello e ti batte con l'esperienza"
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Buon fine settimana a tutti!








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IZ5AQX

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Inserito il - 27/03/2021 : 10:26:03  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IZ5AQX Invia a IZ5AQX un Messaggio Privato
Il regolamento di condominio non può derogare alle norme che prevedono i diritti inviolabili dei condomini. In particolare, il regolamento:

non può imporre ai proprietari di rinunciare ai propri diritti sulle parti comuni dell’edificio, ad esempio costringendo il condomino del piano terra, che magari ha un negozio, a non accedere all’interno dell’edificio o a non utilizzare il parcheggio comune
Questo è quanto,inutile che continuate a discuterne!!!!






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IN3ECI

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Inserito il - 28/03/2021 : 07:46:58  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IN3ECI Invia a IN3ECI un Messaggio Privato
IZ5AQX ha scritto:

Il regolamento di condominio non può derogare alle norme che prevedono i diritti inviolabili dei condomini. In particolare, il regolamento: non può imporre ai proprietari di rinunciare ai propri diritti sulle parti comuni dell’edificio, ad esempio costringendo il condomino del piano terra, che magari ha un negozio, a non accedere all’interno dell’edificio o a non utilizzare il parcheggio comune
Questo è quanto,inutile che continuate a discuterne!!!!


...Ma non stiamo discutendo di togliere diritti inviolabili ad un condòmino. Da quello che scrivete sembra che improvisamente in un condominio si scelga di togliere libertà individuali a qualcuno in modo arbitrario.. oppure che l'amministratore possa cambiare di proprio pugno, in modo autoritario, un regolamento per danneggiare qualcuno in particolare o per render più bizzarra e complicata la vita di qualche condòmino..
NESSUNO IMPONE NULLA: per modificare un regolamento condominiale TUTTI i proprietari devono essere daccordo. Un regolamento condominiale non impone mai nulla che non sia approvato prima, da tutti gl iinteressati.

Nel caso che hai esposto, se TUTTI sono daccordo ( tutti significa tutti: compreso il proprietario del negozio al piano terra se ovviamente, è anche un comproprietario dell'edificio interessato: se fosse in affitto deciderà il proprietario dei muri, per lui) a non far accedere se stesso e non utilizzare il parcheggio comune, il negoziante si revoca da solo, a danno di stesso, questo "diritto inviolabile". Ne ha facoltà, anche se è controintuitivo, anche se le leggi statali prevedono il contrario anche se sembra una pazzia..
Non sottovalutate l'efficacia ed i vincoli legislativi che un regolamento condominiale possiede e può legalmente imporre..








Modificato da - IN3ECI in data 28/03/2021 07:48:34

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IZ1UQG

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Inserito il - 28/03/2021 : 18:02:53  Link diretto a questa risposta  Mostra Profilo  Visita l'Homepage di IZ1UQG  Clicca per vedere l'indirizzo MSN di IZ1UQG  Clicca sul telefono per chiamare con Skype  IZ1UQG Invia a IZ1UQG un Messaggio Privato
Messaggio di IN3TGS

Buongiorno.

Dovendo scrivere all'Amministratore in merito all'intenzione di installare un'antenna radioamatoriale, chiedo se qualcuno abbia un fac-simile a portata di mano...

In rete se ne trovano, ma fanno riferimento a leggi e norme piuttosto datate... sono certo che ne esistano di più aggiornate a cui fare riferimento...

Mi rivolgo in particolare a chi c'è passato "recentemente"...

Grazie mille...

Andrea, IN3TGS



Ti ho mandato una mail spero tu l'abbia ricevuta con tutto quello che ti serve per le comunicazioni

73's
Ale






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